Con Legge 7 Maggio 2009 n. 46 sono state apportate modifiche all'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/01/2006 n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
A seguito delle modifiche suddette SONO AMMESSI AL VOTO A DOMICILIO:
GLI ELETTORI CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA CONTINUATIVA E VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI TALI DA IMPEDIRNE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE IN CUI DIMORANO
GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITA', TALI CHE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE IN CUI DIMORANO RISULTI IMPOSSIBILE ANCHE CON L'AUSILIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ORGANIZZATI DAL COMUNE.
TALI CATEGORIE DI ELETTORI DEVONO FAR PERVENIRE ENTRO IL 18 MAGGIO 2009, AL SINDACO DEL COMUNE NELLE CUI LISTE ELETTORALI SONO ISCRITTI:
A) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indirizzo completo e il numero telefonico;
B) un certificato, rilasciato dal funzionario medico della ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
SI PRECISA CHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI SOPRA, PER LE ELEZIONI COMUNALI E' SUBORDINATO ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME MENTRE PER LE PROVINCIALI ALLA RESIDENZA IN UN COMUNE DELLA PROVINCIA.